come difendersi dal cyberbullismo

I nuovi strumenti per tutelarsi dal Cyberbullismo: l’oscuramento dei contenuti.

Il nuovo approccio per contrastare gli atti di cyberbullismo, così come emerge dalle disposizioni contenute nella legge n. 71/2017 in vigore dal 18 giugno 2017, è caratterizzato da due aspetti molto semplici: fermare la viralità dei contenuti ed evitare l’azione penale. La legge offre alle vittime di atti di cyberbullismo nuovi strumenti per la loro tutela.
Uno di questi strumenti è l’oscuramento dei contenuti.

Come si procede? Anche nei casi in cui i fatti non costituiscano reato, coloro che hanno più di 14 anni, vittime di cyberbullismo, potranno inviare direttamente una domanda di cancellazione dei contenuti al sito o al social network, il quale avrà l’onere di esaminare detta richiesta entro le successive 24 ore e quindi di intervenire nel termine delle successive 48 ore. Decorsi tali termini, il minore, rappresentato dai genitori o da un tutore, avrà la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà provvedere entro le 48 ore successive.
Sebbene la facoltà di rivolgersi alla tutela amministrativa non è una vera e propria novità, ciò che cambia sono i termini abbreviati fissati per la cancellazione dei contenuti.
Si tratta di una forma di tutela che può essere attivata anche quando il minore diviene vittima di fatti che non costituiscono reato, come avviene ad esempio per i selfie con contenuti intimi o erotici (“sexting”) che vengono diffusi spontaneamente e in autonomia dal minorenne, ma che poi sfuggono al suo controllo. Per la Corte di Cassazione la condotta di colui che in un momento successivo diffonde il materiale video o fotografico non costituisce reato quale cessione di materiale pedopornografico in quanto la norma presuppone anche l’uso strumentale del minore, cosa che nel caso dei selfie sarebbe escluso (Corte di Cassazione, sentenza n. 11675 del 21/03/2016).
È tuttavia complicato pensare che i siti internet e i provider possano recepire le nuove norme dettate a tutela dei minori intervenendo nei termini indicati. È invece prevedibile che vi sarà un aumento dei ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale sarà tenuto a potenziare le proprie risorse per far fronte alle elevate richieste. In questa prima fase, il legale potrà assistere il minorenne, assicurandosi che gli originali siano conservati e formulando le relative richieste di cancellazione.

L’ammonimento del Questore.

Vi è poi un altro strumento previsto dalla legge finalizzato a contrastare gli autori del cyberbullismo. Consiste nell’ammonimento del questore, introdotto inizialmente nel 2009 per il reato di atti persecutori, al quale si potrà ricorrere nei casi in cui il reato sia procedibile a querela, o d’ufficio quando si tratta di delitto per trattamento illecito dei dati personali (art. 167 del D. Lgs. 196/2003) o di minacce gravi (art. 612 c. 2, Codice penale). Il procedimento di pubblica sicurezza potrà essere avviato direttamente su richiesta della persona offesa. Diversamente dall’ammonimento previsto per i soggetti maggiorenni, questo nuovo strumento prevede l’obbligatorietà di sentire anche l’autore dei fatti illeciti, unitamente ad almeno uno dei genitori.
Il fine è quello di far cessare immediatamente l’atto di cyberbullismo, bloccando la diffusione dei contenuti, soprattutto in quei casi in cui siano legati ad un sistema di messaggistica (come Whatsapp), ma non ancora ai social network.
L’ammonimento è uno strumento facoltativo e non preclude la proposizione della querela. Inoltre, per i minorenni, gli effetti di tale strumento di pubblica sicurezza cessano al raggiungimento della maggiore età. Il provvedimento può essere impugnato davanti al Tar (in tal modo si evita un eventuale abuso dello strumento).
Peraltro, la legge non prevede nessuna aggravante per il caso in cui il minore, sebbene sia intervenuto l’ammonimento, insista nel compiere gli atti di cyberbullismo… tuttavia, nel caso vi sia un processo, il tribunale dei minori potrebbe tenerne conto.

La responsabilità civile delle scuole per atti di cyberbullismo.

La legge prevede infine la nomina di un “soggetto referente” negli istituti scolastici. La mancata nomina di un soggetto referente per ogni istituto, sebbene non vi sia un’espressa sanzione contenuta nella legge, potrebbe essere alla base di una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale per tutti quegli illeciti che vengono commessi dagli alunni. Tuttavia, sul fronte civilistico, ancora prima dell’entrata in vigore della legge n. 71/2017, la giurisprudenza riteneva la diffusione in rete di materiale video illecito quale attività del tutto prevedibile «in ragazzi di età pre-adolescenziale, dotati di telefonini abilitati a riprese video e generalmente fruitori di social network» (sent. Trib. di Brescia n. 1955 del 22.06.2017). Per i giudici, quindi, è fatto noto che la diffusone tra i ragazzi di materiale video che sia lesivo della reputazione altrui può certamente verificarsi in orario scolastico, e tale circostanza è sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità civile dell’istituto scolastico per atti di cyberbullismo commessi in orario scolastico.

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