Tra le molteplici forme di tutela riconosciute dall’ordinamento giuridico, sia in sede civile che penale, alle vittime di stalking, una si distingue per la sua peculiare rapidità. Nei casi di violazione dell’art. 612 bis c.p. infatti un procedimento penale potrebbe richiedere tempi troppo lungi rispetto alle esigenza di tutela immediata della vittima.
Stiamo parlando della possibilità, prevista e disciplinata dalla L. n. 11/2009, di presentare un’istanza al Questore chiedendo che intervenga per dissuadere lo stalker dal compiere ulteriori azioni persecutorie, mediante un “ammonimento”.
Il reato è punito dal codice come segue: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
In certi casi il semplice strumento dell’ammonimento può risultare sufficiente a dissuadere lo stalker dai suoi intenti persecutori; viceversa vi saranno conseguenze immediate in ambito penale per lo stalker.
La possibilità di rivolgersi al questore è concessa fino a che non sia stata proposta querela e consiste nell’esporre i fatti nel modo più dettagliato possibile (telefonate, appostamenti, messaggi, sms etc…) chiedendo che l’autore della condotta sia ammonito direttamente al questore o all’autorità di pubblica sicurezza, che trasmetterà la relativa richiesta senza ritardo al questore.
Quest’ultimo, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, a seconda che ravvisi o meno urgenza, emetterà direttamente il decreto di ammonimento oppure convocherà il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
Con il decreto di ammonimento il questore diffida il persecutore a tenere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal compiere ulteriori atti persecutori a danno della vittima o di terzi ad essa legati. Infine, i commi terzo e quarto dell’art. 612- bis c.p. offrono ulteriore tutela alle vittime di stalking in quanto statuiscono, il primo, che la pena è aumentata “se il fatto è commesso da soggetto già ammonito” e, il secondo, che si procede d’ufficio “quando il fatto è commesso da soggetto ammonito”.
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Salve, ma per chiedere l’ammonimento al questore devo rivolgermi ad un avvocato o posso farlo da sola?
Buongiorno Giulia,
è possibile presentare istanza di ammonimento al Questore anche senza l’assistenza di un avvocato. È però opportuno che il testo dell’istanza sia redatto da un professionista con specifiche competenze in tema di atti persecutori (Stalking). Qualora lo desiderasse, può richiedere un parere a LexisNow mediante la compilazione dell’apposito modulo sul nostro sito. Uno dei nostri professionisti – esperto in tale materia – si occuperà di assisterla nel redigere l’istanza di ammonimento e le fornirà ogni indicazione utile per il buon esito della procedura.