Negli ultimi anni il commercio di sigarette elettroniche ha subito un forte incremento, essendo esponenzialmente aumentato il numero di fumatori che hanno scelto di sostituire con esse le sigarette “tradizionali”, intendendosi le sigarette contenenti tabacco. Notevoli dubbi permangono rispetto alla disciplina giuridica ad esse applicabile, in particolare se siano estendibili o meno anche alle sigarette elettroniche i divieti già applicati alle sigarette tradizionali, nonché aduna serie di prodotti similari a base di tabacco, come la pipa, il sigaro, ecc. Infatti, trattandosi di un dispositivo che produce mero vapore, manca in esse quel processo di combustione che genera, nelle sigarette tradizionali, quelle comuni sostanze cancerogene dannose per il fumatore e per chi gli sta accanto e che avevano portato le istituzioni a prevedere restrittivi divieti al fine di tutelare la salute dei non fumatori. Dunque, è consentito o no “svapare” nei luoghi pubblici? Possiamo affermare che attualmente non sussistono divieti per legge sull’uso delle sigarette elettroniche nei locali pubblici (salvo i divieti previsti per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, le scuole di comunità di recupero, gli istituti di correzione minorili e i centri per l’impiego e la formazione professionale), ed anzi l’eliminazione di una parte del comma 10- bis dell’art.51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (c.d. Legge Sirchia o legge antifumo), con la quale erano state applicate alle sigarette elettroniche le norme “in materia di tutela della salute dei non fumatori” previste per le sigarette tradizionali, conferma al contrario l’intenzione di permettere tale uso. Rimuovendo tale riferimento viene infatti reso automaticamente possibile lo “svapo” negli uffici, nei ristoranti, nei bar, nei cinema, sui treni e sugli altri mezzi pubblici, restando invece fermo il divieto di “fumo” delle sigarette tradizionali nei medesimi luoghi. Si è di fatto convenuto di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – e pertanto, in mancanza di una specifica previsione normativa, non è applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dal già richiamato articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. Resta inteso che il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, piuttosto che l’esercente l’attività pubblica, possono liberamente vietare l’uso delle sigarette elettroniche rispettivamente in azienda o nel proprio locale, tuttavia, senza tale espresso divieto, l’uso di tali sigarette non può essere sanzionato

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