Tra le ragioni che rendono legittima la contestazione di una multa deve senz’altro annoverarsi l’ipotesi in cui la segnaletica stradale sia poco chiara, poco leggibile o comunque poco visibile per un soggetto che proceda alla guida del proprio veicolo nel rispetto del limite di velocità.
In particolare, ciò si verifica nei casi in cui il cartello stradale sia scolorito o sia stato scarabocchiato con spray e graffiti, tanto da renderne appunto illeggibile il contenuto; oppure sia coperto dagli alberi o dai cespugli; o infine sia stato spostato o sia comunque rovinato.
Al fine di contestare la multa, di quanto si afferma, deve chiaramente potersi fornire la prova mediante l’allegazione di documentazione fotografica oppure per il tramite di testimoni.

Quando non è ben visibile la segnaletica verticale.

Per segnaletica verticale si intendono i “cartelli stradali”, i quali, prevalendo sulla segnaletica orizzontale, devono essere collocati dall’ente titolare della strada in modo che siano chiaramente visibili e leggibili dal conducente, tenuto conto di una vista ordinaria (vale a dire tale da consentire il positivo superamento dei test fisici per la patente o il conseguente rinnovo della stessa).
Gli standard ministeriali stabiliscono le dimensioni del cartello stradale e l’altezza cui lo stesso deve esser posto: ad esempio il cartello che sia “scivolato” giù verso la metà del palo per un difetto di ancoraggio o per altre ragioni, non è valido e conseguentemente nulla sarà la relativa multa.
Ecco i casi in cui è ipotizzabile una valida contestazione della multa recapitata:
– il cartello stradale è coperto completamente o comunque in buona parte dalla vegetazione: non è sufficiente un mero ramoscello, salvo che la copertura sia tale da non consentirne l’immediata comprensione;
– il cartello è coperto da altri cartelli stradali che a loro volta indicano ulteriori prescrizioni: è evidente che l’eccessivo accumulo di cartelli, tra loro diversi per colori, messaggi e dimensioni, posti l’uno sull’altro, crea confusione all’automobilista che invece deve poter immediatamente percepire il messaggio di obbligo o divieto;
– il cartello è stato scarabbocchiato con spray e/o graffiti: come per il primo caso, se il pasticcio determina l’impossibilità di leggere e percepire il contenuto, la multa sarà nulla;
– il cartello è stato spostato e rivolto da un altro lato della strada: pare evidente che il cartello, per essere percepibile, deve essere rivolto nel senso di marcia dell’automobilista;
– il cartello è stato scolorito (e reso illeggibile) dagli agenti atmosferici e dal sole: è compito del comune, proprietario della strada, verificare (e fare in modo) che i cartelli siano sempre in buono stato di manutenzione;
– il cartello deve essere posto ad una precisa distanza dal luogo ove scatta l’obbligo per l’automobilista (ad esempio, in caso di autovelox, il segnale con l’avviso del controllo elettronico della velocità deve essere ubicato con congruo anticipo).

Quando non è ben visibile la segnaletica orizzontale.

Per segnaletica orizzontale si intendono tutte le strisce e le scritte che si possono incontrare sulla carreggiata con funzione di prescrizione o di indicazione al fine di regolamentare la circolazione di veicoli e persone. Dal momento che tra la segnaletica orizzontale e quelle verticale prevale sempre quest’ultima, nel caso in cui la prima sia contraddittoria, o quando le strisce sull’asfalto sono sbiadite o del tutto assenti, deve farsi riferimento alla seconda. Per fare un esempio, la presenza di strisce blu scolorite non esonera l’automobilista dal pagare il parcheggio se nelle vicinanze è presente (e ben leggibile) il cartello con la relativa prescrizione.

Come si contesta l’eventuale multa.

Come anticipato, l’automobilista deve dimostrare che, pur essendo stato accorto e diligente, non ha avuto la possibilità di percepire il cartello ed il suo significato. La prova potrà essere fornita sia con documentazione fotografica, acquisita dall’automobilista prima della causa (per evitare che il cartello sia stato regolarizzato in seguito) che con delle dichiarazioni testimoniali a conferma del proprio assunto.
Preme evidenziare che l’allegazione di una semplice foto potrebbe essere oggetto di contestazione, dal momento che non vi sarebbe certezza sulla data. Pertanto, è sempre utile avvalorare la foto con la dichiarazione di un testimone che confermi che, alla data della multa, il segnale si presentava per come riprodotto sulla foto.

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