Si tratta di un argomento che, sebbene interessi la totalità degli utenti della strada, spesso viene del tutto ignorato da automobilisti e motociclisti, i quali, dopo aver ricevuto la notifica di una multa da pagarsi entro sessanta giorni, sottovalutano la perentorietà del termine salvo poi stupirsi al ricevimento (anche dopo diversi anni) di cartelle per il pagamento di ulteriori somme e interessi.
Infatti, il mancato pagamento di quanto richiesto con il verbale di accertamento, o il pagamento oltre il sessantesimo giorno (è sufficiente anche un solo giorno di ritardo), fa venir meno il beneficio del pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di un quarto rispetto al massimo edittale (da non confondere con le ulteriori riduzioni del 30% previste in caso di adempimento entro 5 giorni).
Più precisamente, il mancato pagamento della sanzione per l’importo indicato nel verbale di contestazione o il suo pagamento oltre il sessantesimo giorno (quindi indipendentemente dal fatto che avvenga un giorno, dieci giorni o un mese dopo) determinano la formazione del titolo esecutivo, sicché l’amministrazione potrà validamente procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
La somma eventualmente versata dall’automobilista viene dunque trattenuta a titolo di mero acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per il pagamento di un’ulteriore somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto già corrisposto.
Come si calcolano gli importi dovuti in caso di pagamento in ritardo?
Facciamo, per intenderci meglio, un esempio pratico. Ipotizziamo la nota contestazione della violazione di cui all’art. 142 del C.d.S., ossia quella del superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre i 40 km/h. La sanzione prevista in tal caso ammonta tra i 168 e i 674 euro.
Con il verbale di contestazione, la Polizia richiederà in prima battuta all’automobilista il pagamento di un quarto del massimo edittale (in tal caso, 168,00 euro appunto) qualora ottemperi entro 60 giorni dalla notifica.
Proseguendo nel nostro esempio, ipotizziamo che si provveda al pagamento di quei 168,00 euro, ma il sessantunesimo giorno: ebbene, ciò non sarà sufficiente ad estinguere il nostro debito, in quanto anche diversi anni dopo potremo ricevere la cartella con cui l’amministrazione ci richiede il pagamento della differenza tra la metà del massimo edittale (674,00 : 2 = 337,00 euro) e quanto eventualmente già pagato, seppur in ritardo (168,00 euro), per totali 169,00 euro rimanenti nel caso specifico.
In caso di pagamento oltre i sessanta giorni vengono calcolati anche gli interessi.
Non solo ci verrà richiesto di pagare praticamente il doppio della somma indicata nel verbale di contestazione , ma su di essa si calcoleranno anche gli interessi per il ritardo nel pagamento. La somma come preventivamente calcolata, verrà altresì maggiorata ai sensi dell’art. 27 della L. n. 689/81 di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
Ecco perché diventa importantissimo assicurarsi di ottemperare al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenza di infrazioni e violazioni del codice della strada nei termini indicati o ci si potrebbe trovare di fronte a spiacevoli sorprese.
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