Un nuovo strumento per rendere più efficace l’attività di recupero crediti.
Riuscire ad ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto, sia che che il recupero crediti sia conseguenza di inadempimento contrattuale o il frutto di una condanna giudiziale, non è sempre facile. Anzi, notoriamente in Italia è molto difficile per il creditore rientrare in possesso delle somme che gli spettano, circostanza tristemente nota anche all’estero, dove il recupero del credito, nel nostro paese, non viene visto di buon occhio. Medesimo problema che affligge, da qualche tempo, anche il credito delle banche. Il maggior problema legato all’esecuzione forzata, spesso, è proprio la ricerca dei beni del debitore. Ebbene, in un’ottica di miglioramento della tutela per il recupero crediti, l’ordinamento ha introdotto uno strumento molto interessante ed efficace, che consente al creditore, munito di titolo, di accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, al fine di individuare i cespiti patrimoniali che il debitore possiede o altre eventuali fonti di reddito, quali ad esempio i rapporti di lavoro (art. 492-bis c.p.c.). L’istanza può essere presentata anche quando il debitore è una società.
Chi può accedere alle Banche dati di A.E. / INPS / INAIL?
Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo. In altre parole, è necessario che il creditore abbia acquisito il diritto a procedere con l’esecuzione forzata e che il credito da egli vantato risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o altro documento che rappresenti titolo esecutivo (e cioè un decreto ingiuntivo, una sentenza di condanna, una cambiale, un assegno, una scrittura privata autenticata…).
Il creditore, prima di poter accedere alle banche dati, deve anche notificare un atto di precetto, con cui intima al debitore il pagamento della somma dovuta. Tuttavia, la legge consente, in casi di urgenza, di procedere con l’accesso alle banche dati anche senza previa notifica del precetto, se questo può garantire maggiori possibilità di recupero dei crediti vantati (ad esempio nel caso vi sia il pericolo di attività distrattiva da parte del debitore).
Modalità e tempi per l’accesso ai dati patrimoniali del debitore.
L’istanza per essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL si ottiene presentando un’istanza al Tribunale competente a seconda della residenza, il domicilio, la dimora o la sede del debitore.
L’istanza deve essere depositata da un avvocato, su mandato del creditore che ha interesse nel recupero crediti.
Il debitore rimane comunque estraneo alla procedura e non viene in alcun modo informato del fatto che il creditore abbia fatto richiesta per accedere ai dati patrimoniali a lui relativi contenuti nelle suddette banche dati.
Il tempo necessario affinché il Tribunale esamini ed accolga l’istanza è di circa 20-30 giorni.
Ottenuta l’autorizzazione, il creditore può procedere con la richiesta, contattando direttamente i gestori delle banche dati di suo interesse. La richiesta deve essere fatta alle direzioni provinciali competenti. Il tempo di risposta in questo caso è molto variabile: INPS e INAIL impiegano tra i 20 e i 60 giorni per fornire una riposta, mentre per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate si va dai 30 ai 90 giorni. Dipende molto anche dalla specifica regione / provincia in cui si presenta la domanda di accesso.
Che informazioni si possono ottenere dalle banche dati?
L’elenco di informazioni di cui il creditore può entrare in possesso sono elencate dall’art. 492-bis c.p.c., in particolare recita la norma che è consentito l’accesso “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Pertanto, sarà possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative ai conti correnti, deposito titoli e obbligazioni, fondi pensioni, operazioni extra conto, compresa la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno.
INPS e INAIL saranno invece utili per comprendere se il debitore percepisce uno stipendio o una pensione (così da procedere con pignoramento).
È evidente quindi l’enorme utilità, per il recupero crediti, delle suddette informazioni. Si tratta infatti di informazioni riservate che vengono rilasciate solo in forza di un ordine del Tribunale, e che pertanto le tradizionali agenzie e società di recupero crediti stragiudiziale non sono in grado di rintracciare.
Il servizio di assistenza al recupero crediti offerto da LexisNow.
La procedura appena esposta presenta degli indiscutibili vantaggi per la tutela del creditore. Vista la grande opportunità e l’interesse manifestato da molti clienti, LexisNow ha deciso di offrire un servizio completo di assistenza per l’accesso ai registri dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
Al creditore basterà indicare e fornire il titolo su cui si fonda il credito vantato. I nostri avvocati si occuperanno di ogni successivo passaggio della procedura, e una volta ottenuto l’accesso ai registri, consegneranno al creditore i dati patrimoniali del debitore estratti dalle banche dati.
Se non si è in possesso di un titolo esecutivo, sarà valutata la procedura più idonea alla formazione dello stesso.
Il cliente viene sempre e puntualmente informato dello stato di avanzamento della pratica e al termine viene fornita, senza ulteriori costi, una valutazione sui risultati ottenuti e la convenienza o meno di avviare una procedure esecutiva.
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