Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento diventa reato. Finalmente coloro che si sono finora artatamente sottratti al pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e dei figli devono iniziare a preoccuparsi delle possibili (serie) ripercussioni. Troppo frequentemente accade infatti che, a seguito della separazione o del divorzio, i genitori non collocatari dei figli (generalmente i padri) non ottemperino alle statuizioni del Giudice il quale, a seconda dei casi, può prevedere un obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e/o dei figli.
Perché non si paga l’assegno di mantenimento e quali conseguenze comporta la nuova fattispecie di reato.
Le ragioni del mancato pagamento (in tutto o in parte) dell’assegno di mantenimento sono molteplici: talvolta possono essere effettivamente “giustificate” dalla perdita del lavoro o comunque da un mutamento in negativo della situazione personale e patrimoniale del soggetto obbligato; molto più spesso però si tratta di “ripicche”, unite alla riluttanza di lasciare nelle mani della ex moglie una somma di denaro di cui non si sa con certezza come ne disporrà.
Nel primo caso, dal momento che l’ordinamento non consente di farsi giustizia “da sé” con sospensioni del versamento o “autoriduzioni” dell’importo statuito dal giudice per l’assegno di mantenimento, quando le condizioni siano concretamente mutate al punto da non permettere più all’obbligato di far fronte a tali oneri, si potrà sempre chiedere la revisione delle condizioni di separazione e divorzio.
Nel secondo caso invece, quando il mancato versamento non è supportato da valide ragioni oggettive, interviene il reato di cui all’art. 570- bis c.p., introdotto dal recente decreto n. 21/2018, in vigore a far data dal 6 aprile 2018, il quale prevede non solo il pagamento di una multa fino ad euro 1.032,00 ma addirittura il carcere fino ad un anno! Il nuovo reato relativo al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” e recita come segue: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Rapido confronto con il reato di cui all’art. 570 c.p.
In altre parole, la nuova disposizione che introduce il reato per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ha il fine di ampliare le tutele rispetto a quelle previste dall’articolo precedente. L’art. 570 c.p. infatti era piuttosto limitativo in quanto stabiliva che le medesime pene venissero applicate nei confronti di colui che “fa mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa”.
Resta tuttavia ancora aperta la questione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
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