L’emergenza pandemica da Covid-19 ha sensibilmente modificato il modo di svolgere il proprio lavoro. Non sempre lo smart working può essere adottato nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative, alcune delle quali a seguito della pandemia hanno assistito ad un vero e proprio incremento esponenziale, che potrebbe consentire a chi purtroppo ha perso la propria posizione lavorativa, di trovare un nuovo lavoro. Non solo le specialità sanitarie, ma anche i lavori di consegna, telecomunicazione, professioni informatiche: sono tutte attività che hanno avuto incrementi di richieste sostanziali 1.
Quando però si torna sul posto di lavoro, la prevenzione diventa fondamentale.
Cosa accade in caso di contagio sul posto di lavoro?
Una domanda che viene spesso rivolta ai nostri avvocati, che devono oggi affrontare un tema certamente nuovo e molto delicato, bilanciando l’interesse dell’impresa e la tutela dei lavoratori. Un bilanciamento spesso complesso.
Ricordiamo che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 cod. civile. Ma quali sono le garanzie che, dopo l’emergenza pandemica, devono essere offerte dal datore di lavoro?
Le misure che deve adottare il datore di lavoro.
Le misure da adottare non sono del tutto discrezionali, ed anzi a prevederle nel dettaglio è l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che ha imposto alle imprese che non sono divenute oggetto dei provvedimenti di sospensione dell’attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il suddetto protocollo impone, in primis, in capo al datore di lavoro l’obbligo di informare i dipendenti, attraverso modalità discrezionali purché idonee ed efficaci, riguardo le disposizioni emesse delle Autorità. I dipendenti devono essere poi soggetti a rilievo della temperatura corporea. Devono inoltre essere prese misure relative alla protezione individuale dei dipendenti, l’igiene e la sanificazione dei luoghi, adottando protocolli precisi per la gestione delle persone sintomatiche.
L’onere della prova.
Tuttavia è necessario ricordare che in caso di contagio sul posto di lavoro spetta al dipendente dimostrare che tale contagio è avvenuto mentre era impegnato in attività lavorativa. Solo alcune categorie sono soggette ad una eccezione.
Infatti, sul punto è intervenuta la circolare n. 13/2020 dell’Inail, la quale chiarisce che in linea generale “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
In altri termini, per le categorie di cui sopra vige una “presunzione” di origine professionale del contagio. Pertanto, non graverà sul dipendente l’onere di provare che il virus è stato contratto sul luogo di lavoro. Per le altre categorie, invece, spetta al lavoratore fornire la prova che la malattia è sorta durante lo svolgimento della sua attività lavorativa.
A onor del vero, tale onere della prova posto a carico del dipendente potrebbe non essere facile da soddisfare. Infatti, per causa della particolare virulenza e contagiosità della malattia, sarebbe oltremodo difficile escludere altre e diverse possibili cause di contagio da Covid-19 quali ad esempio la vicinanza ad altre persone positive in quei luoghi dove necessariamente si formano assembramenti, si pensi ad esempio ai mezzi pubblici o, molto più semplicemente, il contatto con i propri familiari conviventi che siano stato a loro volta contagiati.
Si rammenti infine che il datore di lavoro potrà difendersi sostenendo (e dimostrando) di aver adottato tutte le misure preventive indicate dalla legge, così da escludere in capo a sé ogni responsabilità. In alternativa, il datore di lavoro potrà andare esente da responsabilità dimostrando che il dipendete non sì è attenuto alle prescrizioni ad egli impartite.
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