CONSULENZA LEGALE IN DIRITTO DEI CONSUMATORI

Negli ultimi decenni la legislazione ha fatto emergere una disciplina applicabile a quelle particolari tipologie di contratti che vengono stipulate dai consumatori. La peculiarità di questo settore del diritto è proprio lo sviluppo di una disciplina che risulta differenziata su base personale, in quanto applicabile solo laddove siano ravvisabili determinati e specifici connotati soggettivi in capo alle parti, che devono essere da una parte il consumatore, e dall’altra il professionista.

Il codice del consumo

La normativa più rilevante in tema di rapporto tra professionista e consumatore è contenuto nel codice del consumo. Infatti, sebbene il codice civile contenga norme volte a tutelare la parte debole (nel caso di predisposizione unilaterale di contratti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.) la normativa di stampo tradizionale si è presto dimostrata inadeguata, così da rendere necessario il ricorso a una legislazione specifica: il codice del consumo entrato in vigore con la Legge n. 206 del 2005.
La normativa di settore è applicabile tutte quelle volte che il contratto viene stipulato tra un “consumatore” e un “professionista”. Ma come fare a comprendere quando un soggetto riveste una determinata qualifica agli occhi della legge? La risposta è contenuta nelle definizioni date dal Codice del Consumo, che richiede necessariamente un esame del singolo caso concreto: si parla di “consumatore” tutte quelle volte in cui un soggetto “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta” (art. 3 Cod. Cons. lett. a)
Al contrario, il professionista è considerato tale quando “agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 Cod. Cons. lett. c)
Si noti che affinchè si possa applicare la disciplina di vantaggio prevista dal Codice del Consumo è necessario che la natura delle parti sia eterogenea. Pertanto, non si applicherà la normativa in materia di consumatori laddove le due parti agiscano entrambe per motivi estranei all’esercizio di una attività (ad esempio auto venduta tra privati) e nemmeno si applicherà nel caso in cui le parti risultano essere due professionisti (cosiddetti contratti B2B)

La tutela del consumatore

Lo scopo primario della legge è promuovere la capacità di autodeterminazione in capo al consumatore, il quale deve essere consapevole di cosa sta acquistando e quali siano le condizioni che regolano detto acquisto.
Pertanto, la principale finalità che la legge intende perseguire è l’adeguata “educazione” del consumatore, funzionale allo sviluppo di una maggiore consapevolezza nell’acquisto. Da ciò derivano una serie di norme volte a garantire la corretta informazione precontrattuale, relativa alle singole operazioni commerciali. Molto dettagliate sono le norme che disciplinano le informazioni che devono essere fornite riguardo l’origine del prodotto, il prezzo, le modalità con cui tali informazioni devono essere indicate (e in particolare l’evidenza con cui devono essere mostrate al consumatore, la lingua italiana con cui devono essere redatte…)
A ciò si aggiunge spesso una complessa normativa di settore con regole più specifiche, come ad esempio le regole sull’etichettatura degli alimenti, o i requisiti di sicurezza per gli apparecchi elettrici, i giocattoli e altri prodotti per l’infanzia, e così via.

Pratiche commerciali scorrette e ingannevoli

Una specifica tutela è prevista in relazione alle modalità con cui i professionisti attraggono il consumatore verso i propri prodotti o servizi. La normativa attuale è il frutto del recepimento in Italia della direttiva europea 2005/29/CE, per mezzo del D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 146.
La legge vieta quelle pratiche commerciali che risultano essere contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il naturale comportamento economico del consumatore. La legge include un vero e proprio elenco di condotte che devono essere ritenute tipicamente scorrette, tuttavia, si tratta di un elenco esemplificativo, che può essere esteso anche ad altre condotte laddove siano ravvisabili elementi tali da farle ricadere in una delle due categorie previste dagli artt. 21-26 della suddetta legge.
Ci stiamo riferendo alle pratiche “ingannevoli” e pratiche “aggressive“.
Le prime consistono in pratiche commerciali che trasmettono al consumatore informazioni non rispondenti al vero o presentate in modo tale da indurre in errore il “consumatore medio”. Può anche trattarsi di un’omissione, quando la condotta del venditore consiste nella mancata comunicazione al consumatore di informazioni di rilievo che potrebbero consentire ad egli di procedere consapevolmente ad un acquisto.
Le pratiche aggressive invece sono quelle che mirano a condizionare il comportamento del consumatore, limitando la sua libertà di scegliere e conducendolo ad assumere una decisione che diversamente lo stesso non avrebbe mai preso. Si tratta di una categoria abbastanza ampia, si pensi ad esempio all’insistenza nel proporre un prodotto, da cui derivi un turbamento tale da configurare l’insistenza quale vera e propria molestia.
Il potere di inibire e sanzionare queste condotte spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Antitrust”) la quale può applicare sanzioni pecuniarie anche molto elevate. Rimane poi a disposizione del consumatore la possibilità di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Le clausole vessatorie

Le clausole vessatorie e il diritto dei consumatori sono due temi che devono sempre essere unitariamente affrontati, posto che proprio in materia di clausole vessatorie il Codice del Consumo predispone in favore del consumatore una tutela di particolare rilevanza.

Una clausola vessatoria è tale quando risulta particolarmente gravosa per una delle due parti. La definizione esatta è fornita dall’art. 33 comma 1 del cod. cons.: “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Il primo elemento che deve essere esaminato dall’avvocato per una consulenza legale in materia di diritti del consumatore è l’eventuale squilibrio contrattuale. Peraltro, l’art. 33 comma 2 del cod. consumo prevede un vero e proprio elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Si noti che proprio l’inciso “fino a prova contraria” ci fa comprendere come la vessatorietà possa anche essere esclusa laddove il professionista sia in grado di dimostrare che le stesse siano state oggetto di trattativa individuale, oppure se sia dimostrabile che nello specifico caso concreto la clausola non determini un significativo squilibrio tra diritti e obblighi delle parti.

Le clausole che il Codice del Consumo ritiene sempre essere vessatorie sono quelle elencate dall’art. 36 comma 2, ad esempio le clausole che limitano la responsabilità del professionista in caso di danno alla persona del consumatore, quelle che limitano le azioni in favore del consumatore per inadempimento da parte del professionista, oppure quelle clausole che hanno lo scopo di rendere efficaci nei confronti del consumatore clausole che egli non aveva potuto conoscere prima della sottoscrizione del contratto. Queste clausole sono sempre considerate vessatorie anche se oggetto di specifica trattativa.

Cosa sono le nullità di protezione?

Le nullità di protezione rappresentano una forma di tutela molto forte in favore del consumatore.
Infatti, le clausole considerate vessatorie sono nulle per espressa previsione dell’art. 36 cod. cons., che parla espressamente di “nullità di protezione”. Il termine deriva dal fatto che si tratta di una nullità che tutela una sola tra le due parti: il consumatore.
Infatti, la legge considera nulle le clausole vessatorie sottoscritte dal consumatore, preservando allo stesso tempo la validità del contratto. In tal modo, il consumatore potrà continuare a trarre beneficio dal contratto stipulato, il quale però risulterà epurato da quelle clausole dannose per il consumatore stesso. Si comprende quindi la ragione della definizione “nullità di protezione”.
Il vantaggio a tutela della parte debole emerge espressamente da un’altra disposizione: l’art. 36 comma 3 cod. cons. il quale prevede che la nullità possa essere rilevata d’ufficio dal Giudice, e soprattutto che la nullità può operare solo a vantaggio del consumatore.
Infine, l’art. 36 comma 5 cod. cons. prevede la nullità (sempre a protezione del consumatore) di quelle clausole che sottopongono il contratto ad una legge straniera con l’effetto di privare lo stesso della speciale tutela di legge prevista a suo favore.

e-Commerce: il recesso e il “diritto di pentimento”

Sebbene su questo sito sia dedicata un’apposita sezione alla consulenza legale in e-commerce, è doveroso spendere alcune parole su quello che è un diritto molto vantaggioso previsto in favore dei consumatori. Si tratta del cosiddetto diritto “di pentimento” o “di ripensamento”.
Con questa formula si intende solitamente indicare le particolari modalità di recesso riconosciute ai consumatori quando la vendita avviene fuori dai locali commerciali: i cosiddetti “contratti a distanza”.
Si tratta di tutti quei casi in cui il contratto si perfeziona fuori dai locali in cui viene solitamente esercitata la vendita e infatti, sebbene ormai la prassi è quasi tutta relativa all’e-commerce, la tutela prevista in favore del consumatore si applica anche in quei casi in cui la vendita avvenga, ad esempio, a seguito di una dimostrazione pratica avvenuta nella dimora dell’acquirente.
Oltre alle severe prescrizioni in materia di informativa riguardo le spese di restituzione (che se non adeguatamente esposte non possono essere pretese dal venditore) al consumatore viene data la possibilità di recedere “senza dover fornire alcuna motivazione” (art. 52 cod. cons.)
Il termine per esercitare il suddetto diritto di recesso è di 14 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione del bene. In assenza di informativa, il termine viene esteso a 12 mesi.
La ragione della suddetta tutela risiede nelle peculiari modalità di conclusione del contratto, che espongono il consumatore al possibile rischio di acquisti non adeguatamente ponderati, o relativi a beni che non abbia potuto esaminare di persona.

Il credito al consumo

Molti operatori finanziari sono interessanti al mercato dei consumatori, ai quali propongono strumenti finalizzati a mettere a loro disposizione delle somme di denaro per l’acquisto di beni come ad esempio automobili, arredamento, elettrodomestici. A regolare questa materia sono gli articoli 121-126 TUB.
Il rischio che la legge intende tutelare è quello del consumatore che acquista un bene che si rivela successivamente inadeguato o che, nei casi più gravi, dopo l’acquisto e la stipula del contratto di finanziamento, non viene mai consegnato. Accade spesso infatti che la finanziaria pretenda il pagamento delle rate, a prescindere dai vizi del bene acquistato, in quanto considerato quest’ultimo un problema estraneo alla società finanziaria, che dovrà semmai essere risolto tra il venditore e l’acquirente.
Ebbene, in questi casi interviene l’art. 125-quinquies TUB che prevede una tutela in favore dell’acquirente. Nello specifico, nell’ipotesi di grave inadempimento da parte del venditore, il consumatore dopo aver costituito in mora il venditore avrà diritto alla risoluzione del contratto di credito.
In questi casi, rivolgersi ad un avvocato esperto in consulenza legale ai consumatori è fondamentale posto che dovranno essere valutati i requisiti previsti dall’art. 1455 c.c., richiamato dallo stesso art. 125-quiquies TUB, al fine di comprendere se l’inadempimento del venditore è talmente grave da poter ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento.

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