CONSULENZA LEGALE IN DIRITTO DI FAMIGLIA
Indice
“La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana” diceva Papa Giovanni XXIII.
Non per nulla il nostro Codice Civile se ne occupa sin dal Libro Primo, rubricato “Delle persone e della famiglia”.
Quando si parla di diritto di famiglia, si intende quel ramo del diritto civile che regola e disciplina i rapporti familiari, quindi ad esempio il matrimonio e i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, la filiazione, il riconoscimento di paternità o maternità, i rapporti tra genitori e figli, i rapporti di parentela e affinità, fino ad arrivare alla separazione personale dei coniugi e al divorzio, e a tutte le problematiche connesse, quali l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno di mantenimento a favore dell’ex-coniuge e dei figli.
Nel corso degli anni, dal 1942 ad oggi, il diritto di famiglia ha subito innumerevoli modifiche, dovendosi di volta in volta adattare alle evoluzioni ed agli sviluppi della società: si è passati da un diritto che concepiva la famiglia fondata sulla superiorità – da ogni punto di vista (personale, patrimoniale, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli) – dell’uomo-padre rispetto alla donna-madre, da un diritto che discriminava i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali) rispetto a quelli nati da persone unite da matrimonio (figli legittimi), ad un diritto che difende strenuamente la parità tra i coniugi, che appiana ogni diversità tra i figli e li tutela indipendentemente dall’ufficialità del rapporto esistente tra i genitori, e via dicendo.
Dove è contenuta la disciplina del diritto di famiglia?
La maggiore regolamentazione del diritto di famiglia è contenuta, come accennato, nel Codice Civile, il quale gli dedica i titoli dal V al XIV (incluso un titolo IX-bis). Il Codice risale al 1942 ma il 19 maggio 1975, con la Legge n. 151, è stato attuata la prima grande riforma della materia, riconoscendo alla donna una condizione di completa parità e rafforzando la tutela dei figli anche “illegittimi”.
Per rendere l’idea del cambiamento apportato dalla legge richiamata, ecco come è stato modificato l’art. 144 del Codice che, nel 1942, prevedendo la potestà maritale, stabiliva: “Il marito è il capo della famiglia, la moglie […] è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”, mentre oggi (art. 26 L. 151/1975) è sostituito dal seguente: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
Altre norme da ricordare in relazione al diritto di famiglia sono senza dubbio la L. n. 431/1967, in materia di adozione speciale, con cui furono integrate le norme del codice in tema di adozione e affido (poi riformati con la L. n. 184/1983 e con la L. n. 149/2001) e per la prima volta si pose il minore al centro, identificandolo come il soggetto portatore di diritti: con l’adozione non si mirava a dare un figlio ad una coppia senza prole, bensì a dare una famiglia ad un bambino in stato di abbandono.
Con la L. n. 898/1970 venne in seguito introdotto il divorzio, la cui disciplina fu poi modificata con la L. n. 74/1987.
Nel 2004, con la L. n. 40, venne regolamentata la procreazione assistita ed infine nel 2006, la L. n. 54, costituì una rivoluzione, introducendo l’affidamento condiviso dei figli ed il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore.
Quali sono gli istituti principali del diritto di famiglia?
Purtroppo è possibile che l’idillio che ha spinto al tempo due persone a scegliere di condividere ogni aspetto della propria vita ed unirsi in matrimonio si affievolisca fino a spegnersi. In questi casi, in cui viene meno la c.d. affectio coniugalis, la legge permette ai coniugi di liberarsi da quel vincolo che attualmente li lega, sciogliendolo.
In particolare, il nostro codice prevede e disciplina gli istituti della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
La separazione personale dei coniugi
La separazione personale tra i coniugi è disciplinata dall’articolo 150 del Codice civile, che recita: “È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.
La separazione non pone fine al matrimonio ma ne sospende solo gli effetti fino a quando i coniugi non decidano di divorziare appunto o riconciliarsi. La separazione è dunque un passaggio necessario in Italia per poter in seguito giungere al divorzio.
Come si evince dall’art. 150 c.c., la separazione può essere consensuale o giudiziale, a seconda che sussista o meno tra i coniugi un accordo circa le condizioni personali e patrimoniali della separazione. Nel primo caso il Tribunale si limita a verificare che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e l’interesse dei figli e ad omologare tale accordo con decreto; nel secondo caso invece le condizioni di separazione vengono statuite con sentenza dal Tribunale all’esito di una vera e propria causa giudiziale.
Qual è il procedimento?
In entrambi i casi ci si rivolge al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il convenuto ha la residenza, depositando un ricorso: mentre con la separazione consensuale mediante detto ricorso “congiunto” i coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati e definiscono sin dall’inizio i loro rapporti sotto il profilo patrimoniale, in merito al mantenimento e all’affidamento dei figli, se ve ne sono, e del coniuge se necessario, con la separazione giudiziale il ricorso al Tribunale viene presentato da uno solo dei coniugi, qualora sussistano circostanze di fatto che rendono intollerabile la prosecuzione del rapporto o che determinino un grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale adito, entro 5 giorni, fissa con decreto la data di udienza per la comparizione personale dei coniugi entro i 90 giorni successivi per il tentativo di conciliazione e per l’emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi rispetto ad affidamento, assegnazione della casa coniugale e mantenimento.
Questi stessi aspetti saranno oggetto di valutazione nel corso del giudizio di separazione personale e su di essi il Giudicante si pronuncerà definitivamente con la sentenza.
Come viene stabilito l’affidamento e il mantenimento dei figli?
L’art. 337- ter, primo comma, c.c. statuisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
A tal fine, il secondo comma del medesimo articolo invita il giudice a valutare prima di tutto se sia possibile che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure a stabilire a quale di essi i figli rimarranno affidati (affidamento esclusivo). In entrambi i casi, il giudice determina i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, e la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla loro cura, alla loro istruzione ed educazione.
Dal punto di vista economico, il contributo al mantenimento dei figli richiesto a ciascun genitore è proporzionale al rispettivo reddito e tiene conto di quale dei genitori sarà collocatario (ossia presso cui i figli saranno prevalentemente collocati) e si deve tener conto, oltre che delle risorse economiche dei genitori, delle esigenze della prole, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, . La corresponsione di un assegno periodico è determinata considerando:
Come avviene l’assegnazione della casa familiare?
La casa familiare non viene espressamente definita dal legislatore, sicchè per essa deve intendersi la casa ove la famiglia ha costituito il proprio “centro di aggregazione” e vi rientra non solo l’immobile in sé, bensì anche tutti i beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e quant’altro.
La finalità di assegnare la casa familiare ad uno o all’altro coniuge è strettamente connessa all’affidamento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, essendo volta unicamente alla tutela dei loro interessi, in particolare continuando ad assicurare agli stessi il medesimo habitat familiare in cui i bambini sono cresciuti e cercando di lenire quegli effetti negativi portati inevitabilmente dalla disgregazione dell’unità della famiglia.
Tale diritto viene meno qualora il coniuge assegnatario non dovesse abitarvi stabilmente, iniziasse una nuova convivenza o contraesse nuovo matrimonio. Ovviamente l’assegnazione della casa ha delle conseguenze anche sul piano economico, dovendosene tener conto ai fini della quantificazione di un contributo al mantenimento del coniuge e dei figli.
Cos’è e come viene quantificato l’assegno di mantenimento?
L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue infatti con la separazione, sicchè, qualora uno dei coniugi non abbia adeguati redditi propri, il Giudice può attribuire a carico dell’altro coniuge il dovere di corrispondere una somma mensile a titolo di contributo di mantenimento, suscettibile di revisione nel tempo, a favore del coniuge e dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
I criteri utilizzati dal Giudice ai fini della quantificazione dei suddetti assegni tengono conto, oltre che della capacità lavorativa dei coniugi, anche dell’età, della professionalità e delle circostanze attuali. Infatti non è raro che la donna, per occuparsi della casa e dei figli, abbandoni ogni aspettativa di carriera lavorativa per dedicarsi alla famiglia. L’assegno ha in tal caso la funzione di riequilibrare o ridurre quelle disparità economiche che possono venire a crearsi tra i coniugi quando l’unione venga meno e chi ha rinunciato a coltivare la propria professione si trovi a doversi reinserire nel mondo del lavoro dopo tanti anni e con non poche difficoltà.
Il divorzio
Abbiamo detto che la separazione costituisce una situazione meramente transitoria, all’esito della quale i coniugi possono decidere di riconciliarsi e riprendere così la convivenza, oppure allontanarsi definitivamente, sciogliendo il matrimonio o determinando la cessazione degli effetti civili dello stesso, a seconda che il matrimonio sia stato celebrato con il rito civile o sia concordatario. In quest’ultimo caso, ossia quando il matrimonio sia stato celebrato in Chiesa e poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, anche dopo il divorzio, sul piano religioso il matrimonio permane, salvo non venga richiesto l’annullamento al Tribunale della Sacra Rota, e cessa i suoi effetti solo sul piano civile. Ciò non era possibile prima dell’emanazione della L. n. 898/1970 già richiamata e l’unico caso di scioglimento del vincolo era a seguito della morte di uno dei coniugi.
A seguito della riforma del 2015 che ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, esso potrà addirittura essere richiesto da uno o entrambi i coniugi trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale.
In circostanze eccezionali tassativamente disciplinate, il legislatore permette ai coniugi di divorziare immediatamente, senza che siano rispettati i tempi della separazione. Ciò accade quando:
- Il matrimonio non sia stato consumato;
- Intervenga un cambiamento di sesso da parte di uno dei coniugi;
- Intervenga una condanna per reati gravi in ambito familiare (maltrattamenti o violenza nei confronti dell’altro coniuge e/o dei figli);
- Venga annullato o sciolto il matrimonio celebrato all’estero.
Quali sono gli effetti del divorzio?
Diversi sono gli effetti prodotti dalla sentenza di divorzio, oltre allo scioglimento del vincolo matrimoniale o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio se era concordatario:
- Perdita vicendevole dei diritti successori tra i coniugi;
- Il coniuge economicamente più debole potrebbe aver diritto all’assegno divorzile, da quantificarsi in base al reddito di ambo i coniugi e alla durata del matrimonio, finchè non passi a nuove nozze o l’obbligato muoia;
- Perdita del diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, salvo non avesse diritto all’assegno di mantenimento: in tal caso vi avrà diritto, a condizione che non si sia risposato;
- Perdita del cognome del marito, salvo la moglie non provi la sussistenza di un interesse meritevole di tutela e richieda al giudice di mantenerlo.
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