CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI EREDITA’ E SUCCESSIONI
Indice
Quando un soggetto viene a mancare, si apre la successione e i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi che gli facevano capo si trasferiscono ad uno o più soggetti chiamati all’eredità, i quali non divengono titolari solo dei rapporti attivi, bensì rispondono anche dei rapporti passivi (debiti) facenti capo alla persona alla quale succedono, il c.d. de cuius.
Ai sensi dell’art. 588 del Codice Civile, la successione si dice a titolo universale quando il soggetto che acquista la qualità di erede subentra in tutto o in parte nei rapporti patrimoniali del defunto. Diversamente, se acquista la titolarità di singoli beni o diritti, si determina una successione a titolo particolare (si parla in tal caso di legato).
La legge prevede dunque delle regole che si applicano al fine di regolare il trasferimento dei suddetti beni e diritti agli eredi, nonché i vari aspetti relativi all’apertura della successione, al divieto dei patti successori, all’indegnità, all’accettazione e alla rinuncia all’eredità, alla rappresentazione e all’accrescimento, alle quote riservate ai legittimari, e molto altro.
Quanti e quali tipi di successione esistono?
Il Codice Civile disciplina due tipi di successione:
- testamentaria, quando il defunto abbia lasciato disposizioni relativamente ai propri beni dopo la morte, sicchè l’eredità si devolve secondo quanto disposto dal defunto nel testamento che, come vedremo infra, può essere di diversi tipi;
- legittima, quando il testamento manchi del tutto o regoli il trasferimento solo di una parte del patrimonio ereditario.
È altresì prevista una successione c.d. necessaria, regolata da una serie di norme che intervengono laddove occorra garantire a determinati soggetti legati al defunto da uno stretto rapporto una quota dei beni ereditari anche contro la volontà del testatore. Detti successori necessari (anche detti legittimari o riservatari) sono il coniuge e i figli, e talvolta i genitori (ascendenti).
In altre parole, a fronte di un testamento che nulla dispone a favore delle figure richiamate, la legge riserva ad essi una parte dell’eredità (c.d. quota indisponibile), secondo una quota fissa a seconda dei casi (c.d. legittima), e precisamente:
– 1/2 del patrimonio, a favore dell’unico figlio, quando manchi il coniuge;
– 2/3 del patrimonio, a favore dei figli (due o più), quando manchi il coniuge;
– 1/3 del patrimonio, a favore degli ascendenti, se non ci sono nè figli né coniuge;
– 1/4 del patrimonio, a favore degli ascendenti, se non ci sono figli ma c’è il coniuge, al quale spetta 1/2 del patrimonio;
– 1/3 del patrimonio, a favore del coniuge che concorra con un figlio, a cui spetta un altro 1/3;
– 1/4 del patrimonio, a favore del coniuge che concorra con due o più figli, ai quali spetterà 1/2 del patrimonio.
Cos’è la capacitá di succedere?
La capacità di succedere è quell’aspetto della capacità giuridica che esprime l’attitudine di una persona fisica ad essere erede. In forza dell’art. 462 del Codice Civile, “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.
Dunque non occorrono né la maggiore età, né la capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente essere nati o persino solo concepiti (si presumono tali coloro che nascano entro i 300 giorni successivi alla morte del de cuius). Non solo, il terzo comma prevede altresì un’ipotesi eccezionale, ove la capacità di succedere è riconosciuta addirittura ad una persona che non sia stata neppure ancora concepita, purchè sia vivo al momento dell’aperta successione il genitore.
Nulla dice l’art. 462 c.c. rispetto alle persone giuridiche, ma è pacifico che società, fondazioni, associazioni, ecc. possano a loro volta ricevere per testamento l’eredità del defunto.
Cos’è l’indegnitá a succedere?
Come esposto nel paragrafo precedente, chiunque ha di fatto la capacità di “succedere”, ma ad alcuni soggetti tale possibilità è preclusa: si tratta di coloro che hanno commesso gravi atti contro il defunto o contro i suoi congiunti. Recita l’art. 463 c.c. che:
“È escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.”
Sebbene da quanto appena esposto possa cogliersi la chiara intenzione dell’ordinamento di tutelare il de cuius, la legge consente altresì al testatore di “riabilitare” l’indegno (ai sensi dell’art. 466 del Codice Civile), rendendo un’espressa dichiarazione di riabilitazione, con atto pubblico o testamento, o semplicemente indicandolo nel proprio testamento, pur consapevole dell’esistenza di una causa di indegnità, permettendogli così di beneficiare della propria eredità, nella seconda ipotesi, nei limiti della disposizione testamentaria.
Quanti e quali sono i tipi di testamento?
Innanzitutto pare utile precisare che il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime la volontà del solo testatore, personale, in quanto non è ammessa la rappresentanza, revocabile e formale, in quanto per essere valido deve essere redatto in una delle forme previste dalla legge, altrimenti è nullo. Il testamento, ossia l’atto contenente le ultime volontà del defunto, può essere di tre tipi.
Testamento olografo
È la forma più nota e più semplice di testamento, quella che chiunque può porre in essere in qualsiasi momento. È previsto e disciplinato dall’art. 609 del Codice Civile, e consiste in una scrittura privata, redatta, datata e sottoscritta dal medesimo soggetto che lo redige. L’autografia è un elemento imprescindibile poiché, in mancanza, il testamento è nullo. Per quanto riguarda la sottoscrizione in chiusura delle disposizioni, essa deve contenere il nome e il cognome del soggetto che dispone con testamento o uno pseudonimo che non lasci dubbi in merito alla sua identità. Infine l’indicazione della data (giorno, mese e anno in cui il testamento è redatto) è essenziale ai fini di successive verifiche in merito alla capacità di intendere e di volere in capo al testatore.
Testamento pubblico
Il secondo tipo di testamento possibile è quello pubblico, previsto e disciplinato dall’articolo 603 del Codice Civile. Viene redatto con atto del notaio e ha pertanto natura di atto pubblico. Affinchè sia valido occorre la presenza di due testimoni (che divengono quattro in caso di incapacità di leggere o scrivere, o qualora il testatore sia sordo, muto o sordomuto), davanti ai quali il testatore dichiara le proprie volontà.
Testamento segreto
Infine l’ultimo tipo di testamento che la legge prevede e disciplina all’articolo 604 del Codice Civile è il testamento segreto. Esso consiste nella solenne consegna da parte del testatore al Notaio di una scheda contenente le sue disposizioni testamentarie. La funzione del Notaio, che non conosce il contenuto del testamento, è semplicemente quella di ricevere la scheda e conservarla, fino al momento in cui, venuto a mancare il testatore, non si renderà necessario aprire il testamento.
Anche in questo caso sono previste delle formalità, quali la consegna della scheda di persona da parte del testatore alla presenza di due testimoni e il sigillo della scheda testamentaria da parte del Notaio. Testatore, testimoni e Notaio sono infine tenuti a sottoscrivere l’atto di ricevimento.
Accettazione dell’ereditá con beneficio d’inventario
Come accennato in apertura, con la successione, gli eredi divengono titolari anche dei rapporti giuridici passivi che facevano capo al de cuius, sicchè l’ordinamento riconosce all’erede la possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario. La particolarità di questo tipo di accettazione consiste nel fatto che, contrariamente all’accettazione “tradizionale”, permette di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede, sicchè il patrimonio dell’erede e quello del defunto continuano a rimanere separati. Il termine per presentare l’istanza è di 3 mesi. In mancanza di accettazione con beneficio di inventario e decorsi i 3 mesi di cui sopra, l’eredità si considera accettata senza beneficio di inventario.
Rinuncia all’ereditá
Nel caso in cui l’ammontare dei debiti superi quello dei crediti, conviene rinunciare all’eredità. In questo modo l’erede si mette al riparo da eventuali future pretese dei creditori del defunto. A questi ultimi è riconosciuta la possibilità di impugnare la rinuncia all’eredità, nonché di accettare l’eredità al posto del rinunciante, laddove la rinuncia venga posta in essere “in frode” ai creditori.
Si segnala che la rinuncia non deve contenere condizioni, termini temporali o limitazioni.
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