CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO
Indice
Il nostro Codice Civile stabilisce che chiunque causi ad altri un danno “ingiusto” sia tenuto a risarcirlo.
Trattasi di un principio che deriva dal principio secondo cui i soggetti giuridici, nel porre in essere le loro azioni e nell’esercitare i propri diritti, non devono ledere la posizione (e quindi i diritti) altrui.
Il danno c.d. “ingiusto” si verifica in tutti quei casi dove sia ravvisabile un comportamento di natura colposa (e quindi un comportamento caratterizzato da negligenza, imperizia o imprudenza) o doloso, cioè posto in essere volontariamente.
Se questo danno è ingiusto, cioè non c’è una norma che autorizza o impone quel determinato comportamento, allora la legge prevede che l’autore del comportamento sia obbligato a risarcire il danno stesso.
Cosa sono la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
Il danno può essere innanzitutto conseguenza di un’azione che viene posta in essere tra due soggetti che non sono legati tra loro da alcun rapporto di natura contrattuale, soggetti che magari non si sono mai incontrati nella loro vita: si pensi ad esempio a un sinistro stradale.
Si parla in questo caso di responsabilità extracontrattuale, dove il soggetto danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, è tenuto a dare prova non solo dell’effettiva esistenza del danno (quantificandolo nel suo ammontare), ma sarà anche tenuto a dimostrare:
- il dolo o la colpa del soggetto terzo che ha causato il danno (negligenza, imprudenza o imperizia)
- il nesso di causa, dando prova che il danno è stato diretta conseguenza della condotta del terzo. Se questo requisito può essere facilmente provato (ad esempio, nel caso di un sinistro stradale) diviene talvolta complesso fornire tale prova nel caso di situazioni più complesse, come ad esempio un’infiltrazione in un appartamento, o si pensi ad esempio alla responsabilità medica, dove diviene necessario svolgere indagini accurate e approfondite al fine di individuare il nesso di causa tra la condotta del terzo (il medico o la struttura sanitaria) e il danno sofferto.
Per quanto riguarda invece la responsabilità contrattuale, quest’ultima, a differenza di quella extracontrattuale, deriva dall’inadempimento di una delle parti rispetto ad un contratto che le stesse hanno sottoscritto. Si pensi ad esempio al venditore che consegna un bene difettoso, che per causa del suo difetto provochi un danno all’acquirente.
In questo diverso caso il soggetto che patisce il danno è tenuto solo a contestare alla controparte il danno, e sarà quest’ultima a doversi difendere dando prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi così come previsti dal contratto.
Da ultimo, sussistono dei casi in cui nonostante le parti non abbiano tra loro alcun rapporto contrattuale, solo per effetto del rapporto che si instaura occasionalmente tra esse e della situazione contingente che si viene a creare, le stesse maturano obblighi e diritti, come se avessero realmente stipulato un contratto. Si tratta della cosiddetta responsabilità da “contatto sociale qualificato”. Il tipico esempio è quello del rapporto che si viene a creare tra il medico e il paziente. Sul punto torneremo oltre.
Il nesso di causa
Si rammenti che il danno può essere oggetto di risarcimento solo se quest’ultimo è conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante. Pertanto, su colui che richiede il risarcimento incombe un preciso onere della prova, che consiste nel dimostrare il rapporto di causa-effetto tra l’azione posta in essere dal danneggiante e il danno sofferto.
Il danno, peraltro, deve essere dimostrato non solo nella sua effettiva esistenza, ma anche dal punto di vista della relativa quantificazione monetaria.
Talvolta ciò può non essere così semplice, vi sono infatti molti casi in cui il danno non è facilmente quantificabile (ad esempio il danno morale). Tuttavia, la legge prevede che in simili situazioni il Giudice possa operare una quantificazione del danno “secondo equità”, liquidando una somma che lo stesso riterrà di giustizia. Sia chiaro che il Giudice, però, non potrà procedere a liquidare il danno, nemmeno in via equitativa, in assenza di prova dell’esistenza del danno stesso. L’accertamento dell’esistenza del pregiudizio è un passaggio fondamentale e imprescindibile, e la relativa prova incombe sul danneggiato.
Il danno patrimoniale
Per danno patrimoniale si intende quella specifica tipologia di lesione che colpisce il patrimonio di un individuo. Si tratta in altre parole di un danno apprezzabile sotto il profilo economico e di immediata quantificazione in termini monetari.
Si pensi a un sinistro stradale, dove una vettura viene danneggiata. Il danno patrimoniale sarà pari alla somma necessaria per riparare l’automobile.
È possibile distinguere il danno patrimoniale in due sotto categorie:
- Danno Emergente: si tratta di quella lesione al patrimonio immediatamente percepibile (ad esempio nel caso del sinistro stradale sopra riportato)
- Lucro Cessante: pensiamo in questo caso ad un libero professionista che per causa di un sinistro stradale è costretto a rimanere a letto per due settimane. In quelle due settimana l’impossibilità di lavorare provoca un danno, definibile quale lucro cessante o mancato guadagno, che dovrà essere oggetto di quantificazione e risarcimento, se provato.
Il danno non patrimoniale
Veniamo ora ad una fattispecie di danno più complessa nella sua definizione e nella sua quantificazione. Il danno non patrimoniale, infatti, consiste nella lesione di un bene della vita che spesso risulta essere di complessa valutazione sotto il profilo patrimoniale. I casi più frequenti sono quelli del danno all’onore, all’immagine o ancora alla salute o alla perdita di una persona cara.
Il codice civile e il costante intervento della giurisprudenza orientata ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consentono di poter affermare che oggi il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso laddove la lesione sia intervenuta in relazione a un diritto che trovi espresso riconoscimento nella nostra Costituzione.
In particolare, la tutela della persona in forza di quelle libertà e diritti previsti dall’art. 2 della Costituzione ci consento di delineare alcuni casi in cui il danno non patrimoniali diviene risarcibile. Si richiamano di seguito alcune tipologie di danno non patrimoniale che nel tempo sono state delineate dalla giurisprudenza. Si badi che oggi la Corte di Cassazione ha chiarito che le varie definizioni come sotto riportate non possono essere oggetto di separata quantificazione e risarcimento. Infatti, il danno non patrimoniale deve sempre essere quantificato nel suo insieme. Pertanto, le fattispecie sotto indicate altro non sono che dei parametri per quantificare il danno non patrimoniale, ma non possono essere considerate come autonome categorie.
Il danno non patrimoniale può essere valutato alla stregua di questi parametri:
- Danno morale: deve essere inteso quale turbamento dello stato d’animo dell’individuo danneggiato.
- Danno biologico: si tratta di una lesione che ha ad oggetto l’interesse (tutelato dalla Costituzione), all’integrità psichica e fisica dell’individuo.
- Danno esistenziale: in questo caso il danno non è solo relativo allo stato d’animo (e in questo si differenzia dal danno morale) ma deve essere inteso come pregiudizio che si manifesta anche all’esterno della sfera intima del soggetto, inducendo lo stesso a modificare il proprio stile di vita e le proprie abitudine in senso peggiorativo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia è particolarmente vasta. Pertanto è consigliabile, in questi casi, rivolgersi ad un avvocato affinché lo stesso possa qualificare gli eventi secondo i giusti parametri delineati dalla Corte e dai Tribunali.
Come si calcola il danno biologico?
Merita uno specifico approfondimento il danno biologico, che costituisce una componente del danno non patrimoniale relativa alla lesione della salute di un soggetto. Si tratta di un danno che spesso diviene oggetto di liquidazione nelle procedure relative alla responsabilità medica o sinistri stradali. Ogni volta, insomma, che si verifichino delle lesioni alla persona.
Ciò non toglie che in questi casi si verifichi un danno anche sotto il profilo morale ed esistenziale, ma si rammenti che secondo l’orientamento maggioritario e ormai consolidato della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale potrà essere liquidato solo nel suo complessivo ammontare (che dovrà quindi considerare ogni categoria: biologico, morale ed esistenziale)
Il primo passo per il calcolo del danno biologico è quello di rivolgersi ad un medico legale affinché lo stesso rediga una perizia medico legale.
La quantificazione del danno dovrà tenere in considerazione due componenti, di seguito esposte.
Invalidità temporanea
Si tratta dei giorni di malattia, che vanno dal momento dell’evento fino alla guarigione. La guarigione, in questo caso, deve intendersi come quel momento in cui le cure non sono più necessarie, sia nell’ipotesi in cui il soggetto sia completamente guarito, sia nel caso in cui il soggetto abbia subito dei postumi permanenti, ma di fatto le cure non potrebbero comunque migliorare la situazione. Si pensi ad esempio ad una lesione di un’articolazione che costringa il soggetto a zoppicare per tutta la vita. In questo caso l’invalidità temporanea si conclude nel momento in cui le cure (che potrebbero consistere nella fase iniziale in sedute di fisioterapia e somministrazione di antidolorifici) non risultino più idonee ad ottenere un miglioramento della situazione clinica.
Invalidità permanente
Si tratta appunto di quei casi in cui vi siano dei postumi permanenti, nell’esempio precedente, lo zoppicamento limiterà per tutta la vita la possibilità dell’individuo di condurre alcune attività, provocandogli un disagio perpetuo. Il danno permanente si calcola applicano una percentuale, distinguendo in lesioni micropermanenti (dall’1% fino al 9%) e lesioni permanenti (dal 10% fino al 100%)
Il calcolo del danno complessivo, temporaneo e permanente, avviene quindi mediante l’utilizzo di Tabelle. Per quanto riguarda il danno micropermanente, che ricordiamo sussistere tutte quelle volte in cui la percentuale di invalidità permanente non supera il 9%, la Tabella da utilizzare è quella prevista dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Per quanto riguarda invece il danno permanente, si utilizzano le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Cos’è la responsabilità medica?
La disciplina della responsabilità medica è stata profondamente innovata dalla Legge Gelli-Bianco, che all’art. 7 ha previsto una netta distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità del medico che in essa lavora.
Nello specifico, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale. Questa differenza induce chiaramente la parte lesa ad agire nei confronti della struttura sanitaria, essendo infatti molto più semplice ottenere una condanna nei confronti di quest’ultima. Infatti, come già esposto nei paragrafi precedenti, nella responsabilità contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria sarà sufficiente provare la lesione subita (ad esempio con perizia medico legale) e a quel punto sarà la struttura sanitaria a doversi difendere dimostrando il corretto adempimento della prestazione, onere della prova talvolta gravoso, che consiste nel dimostrare di aver agito correttamente e che il danno non sarebbe stato in alcun modo evitabile.
Diversamente, non conviene alla parte lesa agire contro il medico, poiché in materia di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. il paziente sarà tenuto a dimostrare non solo il danno, ma anche la colpa del medico e il nesso di causa. Non solo: se da una parte il termine di prescrizione previsto per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è pari a 10 anni, in tema di responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è di soli 5 anni, e decorso questo termine non sarebbe possibile agire contro il medico.
Danno da perdita di una persona cara e danno tanatologico
Non vi è dubbio che i parenti di un soggetto che perde la vita in conseguenza di un tragico evento abbiano diritto ad ottenere un risarcimento per il danno morale ed esistenziale che gli stessi hanno sofferto. Sotto questo profilo, ancora una volta vengono applicate le Tabelle Milanesi, che prevedono delle somme minime e delle somme massime per ogni parente.
Tuttavia, in passato la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi su una particolare categoria di danno: il danno sofferto dal defunto in relazione alla propria morte. Ci si è chiesti, in altre parole, se gli eredi (nella loro qualità di eredi) possano ottenere il risarcimento del danno che sarebbe spettato al proprio parente in relazione alla perdita della vita.
Proprio in relazione a questo tema si è più volte ribadito in giurisprudenza che nel caso in cui la morte del soggetto sia istantanea, gli eredi non possono in alcun modo richiedere il risarcimento del danno sofferto dal defunto, posto che l’immediatezza dell’evento di fatto impedisce il sorgere del credito risarcitorio nella sfera giuridica del danneggiato.
Diverso è tuttavia il caso in cui tra l’evento e la morte sia trascorso del tempo. In questa diversa ipotesi si parla di danno tanatologico (detto anche danno catastrofale) che consiste in quel danno che l’individuo subisce nel periodo terminale della propria vita. Si tratta di un danno che la giurisprudenza ha ritenuto rientrare nella sfera giuridica del defunto e che viene quindi a costituire un vero e proprio diritto al risarcimento, che come tale può essere ereditato dai parenti, i quali potranno agire contro i responsabili per ottenere il dovuto risarcimento.
Responsabilità civile e assicurazione
Il codice civile prevede la possibilità di stipulare assicurazioni per la responsabilità civile, al fine di tutelare il soggetto assicurato dalle pretese che terzi possano vantare nei suoi confronti per causa dei danni a loro cagionati dall’assicurato.
La disciplina generale prevista dall’art. 1917 c.c. prevede la possibilità di stipulare contratti di assicurazione sia con riferimento a fattispecie di responsabilità extracontrattuale, sia in relazione a responsabilità contrattuale (si pensi ad esempio alla responsabilità professionale). L’unico limite imposto dalla legge è quello relativo ai danni provocati dalla parte con dolo. Pertanto, non ci si potrà avvalere della propria assicurazione laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere intenzionalmente. Potranno invece essere oggetto di risarcimento da parte dell’assicurazione quei danni causati con negligenza, imperizia o imprudenza.
In questi casi il soggetto assicurato è tutelato in quanto l’assicurazione terrà il suo patrimonio indenne da pretese risarcitorie da parte di terzi. Anche il soggetto danneggiato risulta però maggiormente tutelato, in quanto potrà fare affidamento su un patrimonio solido e capiente come certamente è quello della compagnia di assicurazioni, evitando così il rischio che il soggetto responsabile del danno non abbia le disponibilità economiche per provvedere al risarcimento integrale del danno.
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