1. Cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela del creditore, che gli consente di aggredire il patrimonio del debitore quando quest’ultimo non adempie spontaneamente alle proprie obbligazioni. Quando il creditore intende pignorare somme di denaro giacenti su un conto corrente, la procedura di riferimento è il pignoramento presso terzi, disciplinato principalmente dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
Tuttavia, una particolare complessità sorge nel momento in cui il conto corrente oggetto di pignoramento è cointestato a più persone. In tal caso, infatti, si pone la questione di come debbano essere gestiti i rapporti di comproprietà tra i vari contitolari, e quali siano i limiti entro cui il creditore possa soddisfarsi sulle somme depositate.
- Natura del conto cointestato e presunzione di comproprietà
In linea generale, i conti correnti cointestati implicano una presunzione di comproprietà delle somme depositate a favore di tutti i cointestatari. Questa presunzione, secondo l’orientamento prevalente, è di regola pro quota, ossia si presume che ciascun cointestatario sia titolare di una quota pari (ad esempio, se ci sono due cointestatari, ciascuno è proprietario del 50%; se ci sono tre cointestatari, ciascuno è proprietario del 33,33%).
Tale presunzione, tuttavia, non è assoluta: può essere superata qualora uno dei cointestatari dimostri, ad esempio, di aver versato integralmente o in modo prevalente le somme sul conto, oppure se i cointestatari hanno concordato una diversa ripartizione delle quote (in tal caso la circostanza deve essere documentata contrattualmente o evincibile da atti univoci).
- Il pignoramento presso terzi in caso di conto cointestato
3.1. La notifica dell’atto di pignoramento
Il pignoramento di un conto cointestato segue le stesse regole del pignoramento presso terzi previsto per i conti individuali.
Il creditore, munito di un titolo esecutivo (ad es. una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo non opposto, o altro titolo), notifica al debitore e all’istituto di credito un atto di pignoramento (ex art. 543 c.p.c.).
Nell’atto di pignoramento, il creditore intima alla banca (terzo) di non disporre delle somme dovute al debitore e di dichiarare la sussistenza di crediti e/o rapporti in corso (la cosiddetta “dichiarazione del terzo” disciplinata dall’art. 547 c.p.c.).
Una volta notificato l’atto, le somme presenti sul conto sono “bloccate” (nel limite di quanto necessario a soddisfare il credito pignorato, se determinabile) sino all’udienza di assegnazione o di distribuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
3.2. L’estensione del pignoramento sul conto cointestato
In presenza di un conto cointestato, la banca – una volta ricevuto l’atto di pignoramento – blocca in via prudenziale tutte le somme fino a concorrenza del credito. Al contempo, segnala che il rapporto è intestato a più soggetti.
La questione centrale è se il pignoramento possa riguardare l’intero saldo o soltanto la quota spettante al debitore. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente vige la presunzione di comproprietà paritaria: il creditore può aggredire la quota di spettanza del debitore – presuntivamente pari al 50% se i cointestatari sono due – salvo che venga fornita prova contraria in merito all’effettiva titolarità delle somme.
Tuttavia, in molti casi pratici, le banche, per cautela, bloccano l’intero conto (o un importo corrispondente all’intero credito da soddisfare), rimettendo poi al giudice dell’esecuzione la determinazione delle quote. Questo perché la banca non è in grado, di per sé, di stabilire in modo certo quale parte del deposito appartenga a un cointestatario piuttosto che all’altro.
- Opposizione del cointestatario non debitore
Il cointestatario non debitore che si veda “bloccata” la propria quota o l’intero saldo del conto, può certamente tutelarsi.
In particolare, può:
- promuovere un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (artt. 615 ss. e 617 c.p.c.): il soggetto estraneo al debito introduce un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo del debitore, ovvero contesta la legittimità del pignoramento dei beni di sua proprietà;
- dimostrare la concreta titolarità delle somme: se il cointestatario non debitore riesce a provare che una parte (o la totalità) delle somme accantonate su quel conto provenga da redditi o versamenti esclusivi di sua pertinenza, il giudice può disporre che tali somme vengano escluse dal pignoramento. In tale secondo scenario, diventa molto importante l’eventuale documentazione bancaria (movimenti in entrata e in uscita), contrattuale (accordi tra cointestatari) o tributaria (dichiarazioni dei redditi, assegni emessi, bonifici etc.) che possa dimostrare con chiarezza la provenienza delle somme.
- Assegnazione e riparto delle somme pignorate
Se il giudice dell’esecuzione, valutate le dichiarazioni del terzo (ossia la banca) e gli eventuali atti difensivi degli interessati, non riscontra opposizioni o le rigetta, disporrà l’assegnazione delle somme al creditore, nei limiti in cui risultino di spettanza del debitore.
Se non vi sono contestazioni: il giudice può assegnare l’importo corrispondente alla quota-parte del debitore (ad esempio, il 50% del saldo) o, laddove non sia possibile una ripartizione chiara, può assegnare l’intero importo, salvo conguaglio.
Se vi sono contestazioni, invece, il giudice, in un giudizio ulteriore (tipicamente la fase contenziosa di opposizione all’esecuzione) dovrà stabilire la quota effettiva spettante al debitore e, di conseguenza, pignorabile. Solo dopo tale accertamento, si procederà all’assegnazione o alla eventuale liberazione della parte spettante al cointestatario non debitore.
- Conclusione
Il pignoramento di un conto corrente cointestato presenta dunque profili di maggiore complessità rispetto a quello su un conto individuale, poiché coinvolge gli interessi di più soggetti. La regola generale, fondata sulla presunzione di comproprietà paritetica, fa sì che il creditore del singolo cointestatario possa aggredire la quota presumibilmente spettante al debitore, salvo prova contraria.
Nella pratica, però, le banche – per autotutela – tendono a bloccare l’intero importo, rimettendo la questione al giudice dell’esecuzione, il quale dovrà stabilire quale porzione delle somme appartenga effettivamente al debitore. Da qui discende l’importanza per gli altri contitolari di fornire, ove necessario, prove documentali sulla provenienza o sull’effettiva titolarità delle somme, al fine di evitare un’ingerenza indiscriminata del pignoramento e la conseguente compromissione dei propri interessi economici.
Per concludere, nel caso in cui siate titolari, insieme ad un familiare o un convivente, di un conto cointestato, è opportuno tenere traccia della provenienza delle somme, se i versamenti non sono di eguale importo tra i due cointestatari: infatti, come abbiamo visto, se un conto è cointestato e uno dei titolari ha debiti, la conservazione della documentazione attestante in modo chiaro la provenienza delle singole somme, può facilitare un’eventuale opposizione al pignoramento.
Nei casi in cui uno dei titolari presenti una rischiosità finanziaria elevata (ad esempio, è esposto a decreti ingiuntivi, ipoteche, debiti fiscali), l’idea di conservare un conto cointestato potrebbe esporre anche l’altro cointestatario a rischi e inconvenienti, sicché vale la pena considerare di accendere conti separati.
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