
1. Introduzione
Nel sistema sanzionatorio italiano, in particolare per le violazioni del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione è un passaggio cruciale. Il pagamento della sanzione entro questa scadenza garantisce il versamento dell’importo in misura ridotta (detto “importo minimo edittale”). Ma cosa succede se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno?
L’articolo che segue chiarisce i principali effetti giuridici derivanti dal ritardo nel pagamento di una multa, nonché le modalità con cui l’amministrazione procede al recupero coattivo del credito.
2. La disciplina del Codice della Strada
- Pagamento nei primi 5 giorni: Se il trasgressore paga entro 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, ha diritto a una riduzione del 30% rispetto all’importo minimo previsto dalla norma violata (art. 202, comma 1, Codice della Strada).
- Pagamento dal 6º al 60º giorno: Trascorsi i primi 5 giorni, ma entro il 60º giorno, la sanzione deve essere corrisposta per intero nella misura “ridotta” (ossia l’importo minimo edittale previsto dalla legge).
Se il pagamento non viene eseguito né impugnato il verbale entro 60 giorni, si attivano ulteriori conseguenze che verranno descritte di seguito.
3. Conseguenze del mancato pagamento entro 60 giorni
a) Perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, non è più possibile avvalersi della misura ridotta corrispondente all’importo minimo.
La sanzione, ai sensi dell’art. 203, comma 3, Codice della Strada, è destinata ad aumentare fino a raggiungere la somma corrispondente al massimo edittale o, a seconda dei casi, a raddoppiare rispetto all’importo originario indicato nel verbale.
b) Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
Scaduto il termine dei 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’amministrazione competente (Comune, Prefettura, ecc.) procede a iscrivere a ruolo l’importo dovuto.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (o l’ente riscossore) emetterà la cartella di pagamento, intimando il pagamento di un importo più elevato (comprensivo della maggiorazione semestrale prevista dall’art. 27 della L. 689/1981, nonché di spese di notifica e aggio di riscossione).
c) Maggiorazioni semestrali
L’art. 27 della Legge n. 689/1981 prevede che, dopo la scadenza del termine di pagamento, la sanzione subisca una maggiorazione pari al 10% per ogni semestre di ritardo, calcolata sul minimo della sanzione edittale.
Tali maggiorazioni continuano a decorrere fino a quando il pagamento non sarà integralmente effettuato oppure fino alla notifica della cartella esattoriale, che include e quantifica il totale dovuto.
d) Procedure esecutive
Qualora il trasgressore non paghi nemmeno a seguito della notifica della cartella di pagamento, l’ente di riscossione può avviare procedure esecutive (pignoramenti, fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ipoteche sugli immobili, ecc.) per recuperare forzosamente le somme.
4. Possibili rimedi e strumenti di tutela
Ricorso tardivo?
Decorso il termine di 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace o 60 giorni per il ricorso al Prefetto, il verbale diventa definitivo. È molto difficile – se non impossibile – ottenere un annullamento dopo la scadenza, salvo casi eccezionali (ad esempio, vizio insanabile di notifica o circostanze straordinarie).
Rateizzazione del debito
Se l’importo è di notevole entità, è possibile richiedere all’ente di riscossione una rateizzazione del debito iscritto a ruolo, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa (ad esempio la dimostrazione di difficoltà economica).
Strumenti deflattivi
A seconda dei casi e delle normative vigenti, talvolta sono previste forme di definizione agevolata del debito (le cosiddette “rottamazioni” o “definizioni agevolate”), che permettono di pagare la somma dovuta con sconti su interessi e sanzioni, se introdotte da specifiche leggi.
5. Conclusioni
Pagare una multa oltre il sessantesimo giorno comporta conseguenze rilevanti: perdita della possibilità di versare l’importo in misura ridotta, applicazione di maggiorazioni, iscrizione a ruolo e successivo avvio di procedure esecutive. Pertanto, il trasgressore che intenda evitare l’aggravio economico e le ulteriori complicazioni legate al recupero coattivo deve prestare attenzione alle scadenze e valutare, entro i termini di legge, sia l’eventuale presentazione di un ricorso sia un pagamento tempestivo in misura ridotta.
In definitiva, il sistema di riscossione stabilito dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di sanzioni amministrative ha come finalità non solo quella di punire la condotta illecita, ma anche di incoraggiare il pagamento entro termini certi. L’inosservanza di tali termini comporta inevitabilmente un sensibile aumento dei costi a carico del trasgressore, a cui si aggiunge il rischio di subire azioni esecutive sul proprio patrimonio.
Scrivi un commento