La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504, ha posto in essere una vera e propria rivoluzione archiviando il “tenore di vita” quale parametro che da sempre è stato il fondamento della quantificazione dell’assegno da riconoscere all’ex coniuge al fine di garantire ad esso lo stesso benessere goduto durante il matrimonio. La Corte di Cassazione così facendo si uniforma a quello che nel resto d’Europa è già avvenuto, e cioè l’abbandono del principio della condanna al “mantenimento in vita” per il nuovo paramento “di spettanza”, che si fonda sulla valutazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge e della sua indipendenza.
Il matrimonio non risulta più essere la “sistemazione definitiva”: scrivono infatti i Giudici che trattasi invero di un “atto di libertà e autoresponsabilità”, e pertanto se tale legame dovesse venir meno si torna ad essere “persone singole”, senza che questo comporti il diritto a ottenere rendite di posizione. Infatti, dover versare l’assegno “può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia” e chiaramente questo risulterebbe in violazione del diritto a poter ricominciare una nuova vita, diritto che viene riconosciuto dalla Corte di Strasburgo, ma anche dalla Carta fondante dell’Unione Europea.
Il caso che ha aperto le danze per una simile rivoluzione nel diritto di famiglia riguarda il divorzio avvenuto nel 2013 tra un ex ministro e una imprenditrice, che avevano contratto matrimonio nel 1993. Lui le versava ben due milioni di euro durante la separazione e riteneva che tale somma potesse essere sufficiente. Tuttavia, l’ex moglie ricorreva in Cassazione per ottenere anche un vitalizio, che invece le era stato negato dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, la quale aveva ritenenuto che la documentazione dei redditi prodotta dalla donna fosse incompleta, e ritenendo altresì che l’ex marito avesse subito una diminuzione delle proprie entrate.
Ad avviso della Suprema Corte, la decisione della Corte d’Appello deve essere riformata, perché a far decadere l’ex moglie dal diritto all’assegno di mantenimento non è il fatto che la stessa abbia redditi adeguati, bensì è la circostanza che allo stato attuale i tempi sono cambiati ed è necessario “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva”.
“Si deve quindi ritenere – prosegue la Corte – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. E ciò significa che saranno d’ora in poi esaminati con molta attenzione i beni del coniuge che chiede l’assegno di mantenimento (la disponibilità di immobili, la capacità lavorativa, etc…) e “se è accertato che è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.