Sebbene con le statuizioni di cui alla separazione o al divorzio (consensuali o giudiziali che siano) si possa pensare alla loro definitività, così non è. È infatti previsto che, al variare delle condizioni che secondo la legge fanno sorgere il relativo diritto, l’assegno di mantenimento possa essere modificato o addirittura revocato.
La ratio alla base della suddetta previsione è chiaramente quella di tutelare il coniuge economicamente più debole e i figli di fronte agli squilibri determinati dalla separazione e dal divorzio, garantendo la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio attraverso il ripristino delle condizioni economiche e del tenore di vita esistente prima della cessazione del rapporto coniugale. Relativamente alla perdita del suddetto diritto, occorre però distinguere l’obbligo nei confronti dei figli da quello nei confronti dell’altro coniuge.
Rispetto ai figli è infatti pacifico che l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da poter provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, con la percezione “di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato”.
Inoltre, alla luce della sempre più diffusa situazione lavorativa dei giovani, alle cui già evidenti difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro si aggiungono previsioni contrattuali precarie, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza in commento, ha ribadito il concetto già richiamato precisando che, affinché possa venir meno il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, il genitore soggetto all’obbligo di versare il relativo assegno deve provare, a seconda, o che la mancata autosufficienza derivi dall’inerzia o dalla negligenza dello stesso ovvero dipenda da fatto a lui imputabile, o che il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica: “circostanza, quest’ultima, che non può dirsi realizzata nel caso in cui il figlio maggiorenne sia titolare di un contratto di apprendistato. Viceversa, in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti, il soggetto deve essere considerato economicamente autosufficiente”.
Scrivi un commento