Tutti ne abbiamo sentito parlare, pochi sanno davvero in cosa consistono. Nel 2010 è stata inserita anche con riferimento all’art. 186 del Codice della Strada (che punisce la guida in stato di ebbrezza) la possibilità per il contravventore di richiedere al Giudice la sostituzione della pena sia detentiva che pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, come già previsti nelle disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace (art. 54 D.Lgs. n. 274/2000).
L’imputato potrà pertanto richiedere la possibilità di effettuare lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze. La scelta dell’organizzazione o ente non risulta semplice da reperire in tempi brevi in quanto deve avvenire tra quelli che hanno previamente stipulato una convenzione con il Tribunale e che siano pertanto abilitati in tal senso. I lavori di pubblica utilità evitano al reo sia la pena detentiva che quella pecuniaria, essendo equiparato ogni giorno di LPU (a prescindere dal numero di ore lavorate) ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di ammenda. Non solo. Il Giudice, quando l’ente presso cui il reo ha svolto la sua attività comunica l’esito positivo e proficuo del lavoro di pubblica utilità, fisserà una seconda udienza per formalizzare l’effetto estintivo del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida ed eventualmente la revoca del provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato (confisca che è disposta, tuttavia, solo nel caso in cui il valore alcolico del conducente fosse superiore a 1,5 g/l).
Qualche problema si registra nella pratica circa il periodo di sospensione stante la previa sospensione in via cautelare disposta dal Prefetto, poiché i lunghi tempi dell’azione penale potrebbero inficiare l’effetto benefico della riduzione alla metà di detto periodo in conseguenza del proficuo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Un eventuale rimedio potrebbe essere quello di richiedere immediatamente al Giudice l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. mediante il patteggiamento con la conversione in LPU e, contestualmente, avanzare istanza al Prefetto di sospensione/revoca della sua Ordinanza in attesa dell’esito positivo dei LPU e del conseguente provvedimento definitivo del Giudice Penale anche per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Vale la pena precisare che questo tipo di misura sostitutiva può essere concessa una sola volta e mai a favore di coloro che in costanza dell’accertamento abbiano provocato un incidente stradale.

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